CFU/CFM – CREDITI FORMATIVI PER LE SCUOLE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA
- Al CFM corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente, di cui 7 di lezione frontale in aula; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
- La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in sessanta crediti.
- I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
- Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ITALIANI E STRANIERI
- Il Direttore della Didattica delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studio individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- Il Direttore della Didattica delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio in altra università e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato.
- I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge n. 148 del 21 Luglio 2002.
- Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei Corsi, le conoscenze e quindici abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione la Scuola abbia concorso. Non possono comunque essere riconosciuti più di trenta crediti formativi universitari per le lauree. I crediti riconosciuti per le lauree possono superare i trenta e raggiungere un massimo di quarantacinque in presenza di specifiche convenzioni approvate dall’Ente Gestore. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.
- Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne alla Scuola il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell’interessato, completa della documentazione prevista di rito, il Direttore della Didattica può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dalla Scuola, o deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell’università estera, ammettendo l’interessato all’iscrizione al Corso di Studio richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l’equipollenza, è stabilita dal Direttore della Didattica ed emessa con apposito Decreto.